Decreto federalismo fiscale pubblicato in Gazzetta: cosa cambia
E' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale 185 dell'11 agosto il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147 Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale
Il testo era stato approvato in via preliminare a maggio del 2025 e malgrado il parere contrario della Conferenza unificata stato regioni del 28 luglio 2026 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli e del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha adottato in merito , ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, una deliberazione motivata con l'approvazione definitiva del testo con le modifiche proposte il 28 luglio 2026.
Federalismo enti locali: il Governo procede malgrado le Regioni
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di proseguire nell'esercizio della delega in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale, sulla base dello schema approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2025 e delle modifiche proposte e integralmente riportate nell'atto della Conferenza unificata del 28 luglio 2026.
La deliberazione dà atto che, in attuazione del principio di leale collaborazione, sono state esperite tutte le iniziative e le attività istruttorie utili e necessarie al raggiungimento dell'intesa.
La mancata intesa è stata sancita pur a fronte dell'orientamento favorevole espresso dalla maggioranza delle regioni.
Il Consiglio dei Ministri ha altresì considerato la prossima scadenza del termine per l'esercizio della delega, fissata al 29 agosto 2026, e la necessità di proseguire il percorso di attuazione del federalismo fiscale.
Ricordiamo che ai sensi dell'articolo 2 comma 2 della Legge n 111/2023 gli schemi dei decreti legislativi delegati devono essere trasmessi alla Conferenza unificata qualora incidano sulla gestione degli enti locali.
Lo schema di decreto legislativo sul federalismo fiscale era stato approvato il 9 maggio 2025 per introdurre una maggiore autonomia fiscale per gli enti territoriali e a semplificare gli adempimenti a carico di cittadini e imprese, con le seguenti previsioni:
- gli enti territoriali possono incentivare l’adempimento spontaneo mediante un sistema premiale per i contribuenti che pagano con addebito diretto in conto corrente;
- l’invio di lettere di compliance e di avvisi bonari prima di avviare accertamenti;
- la possibilità di introdurre forme di definizione agevolata, con riduzione di sanzioni e interessi;
- i Comuni dovranno applicare una maggiore proporzionalità nelle sanzioni su IMU, TARI, imposta di soggiorno e contributo di sbarco, e la semplificazione degli adempimenti IMU, unificati in un unico modello telematico
Pertanto, Il Consiglio dei Ministri, vista la mancata intesa ha deliberato di proseguire nell’esercizio della delega, sulla base dello schema approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2025 e delle modifiche proposte e integralmente riportate nell’atto della Conferenza unificata del 28 luglio 2026.
Le principali novità sul bollo auto
Le principali novità introdotte dal decreto legislativo sul bollo auto:
- nuova qualifica giuridica Modificato l'art. 8 co. 2 DLgs. 68/2011: la tassa automobilistica diventa "tributo proprio derivato", con maggiore autonomia impositiva per le Regioni. Inoltre.
- Superbollo escluso dalle esenzioni regionali Dal 1° gennaio 2027, eventuali esenzioni regionali/provinciali sul bollo auto non si estendono all'addizionale erariale (c.d. "superbollo", art. 23 co. 21 DL 98/2011). L'esenzione sul superbollo resta possibile solo con legge statale.
- Principio di territorialità (a quale Regione spetta l'incasso del bollo auto) Persone fisiche: rileva la residenza del soggetto tenuto al pagamento (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, utilizzatore in leasing o noleggio lungo termine senza conducente) alla data ultima utile per il pagamento.
- Persone giuridiche: rileva la sede legale, salvo che la gestione ordinaria principale sia altrove — in tal caso prevale quest'ultima sede ai fini del gettito. Persone giuridiche estere con sedi secondarie in Italia: rileva la sede secondaria dove si svolge la gestione ordinaria principale.
- Obbligo di aggiornamento dati in Camera di Commercio Le comunicazioni sulla sede alla CCIAA competente valgono come dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 DPR 445/2000). I soggetti già iscritti devono aggiornare l'indirizzo della sede entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto. In mancanza, ai fini del bollo auto si considera la sede di gestione ordinaria principale
- Il bollo auto resta comunque dovuto anche in caso di fermo amministrativo del veicolo.
Novità Sconti, Ravvedimento , accertamento e sanzioni
Il DLgs. 147/2026 prevede la possibilità di sconto per pagamento con addebito permanente dei tributi locali Gli enti territoriali possono ridurre fino al 20% aliquote e tariffe delle proprie entrate tributarie/patrimoniali se il contribuente paga tramite autorizzazione permanente su conto corrente bancario o postale. Esclusione: entrate riscosse esclusivamente tramite F24 (art. 17 DLgs. 241/97).
Inoltrre estende ai tributi locali e regionali il ravvedimento operoso "potenziato" (art. 13 co. 1-ter DLgs. 472/97): non sarà più inibito da questionari, inviti a comparire, PVC o schemi di atto per il contraddittorio preventivo, ma solo dalla notifica dell'atto impositivo vero e proprio (accertamento esecutivo, atto di contestazione sanzioni, cartella).
Viene introdotta anche la compliance per i tributi locali: Regioni ed enti possono inviare comunicazioni con elementi/informazioni acquisiti da terzi e avvisi bonari con sanzione ridotta (misura demandata al regolamento dell'ente).
Le Sanzioni IMU sono ridotte dal 1° gennaio 2027 (no favor rei, no retroattività):
- omessa dichiarazione: sanzione fissa 100% (non più 100-200%), minimo 50 euro;
- infedele dichiarazione: sanzione fissa 40% (non più 50-100%), minimo 50 euro.
Rendita catastale e IMU: in caso di ricorso sulla rendita, il differenziale IMU va accertato entro il 31 dicembre del quinto anno dal giudicato, con soli interessi legali; stesso termine per il rimborso IMU non più dovuta.
Infine, accertamento esecutivo esteso ai tributi regionali (già vigente per i locali ex L. 160/2019).
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