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Iperammortamento 2026: pronto a partire

La Legge di conversione del Dl Fiscale in vigore dal 23 maggio, chiude i lavori sull'iperammortamento che ora è pronto per il suo avvio, non appena, il Decreto attuativo MIMIT-MEF firmato lo scorso 4 maggio, verrà pubblicato in GU.

Il MIMIT afferma che, il decreto è attualmente all’esame degli Organi di controllo e, concluse le verifiche, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Le trattative però sono ancora aperte per inserire i software in modalità cloud tra i beni ammissibili.

La stessa presidente Meloni ha affermnato che è corretto e intelligente ragionare di includere negli incentivi gli investimenti su software e cloud, credo che dobbiamo fare i conti con il mondo verso il quale andiamo. 

Il Presidente di Confindustria Emanuele Orsini parla in termini positivi dell’iperammortamento affermando che si tratta di una "misura di politica industriale con visione pluriennale grazie alla quale ripartirà un ciclo di investimenti industriali esteso fino al 2028, ed esprime soddisfazione per l’elaborazione delle regole di attuazione, ma chiede di fare un passo avanti includendo anche il cloud. 

Vedremo cosa accadrà ma nel frattempo riepiloghiamo le regole certe ossia che la maxi agevolazione per le imprese, ricordiamolo, è stata inserita dalla Legge di Bilancio 2026. 

Con il decreto attuativo invece sono stati definiti:

  • le procedure di accesso,
  • i termini di comunicazione
  • i criteri di calcolo dell'incentivo.

L'agevolazione consiste in una deduzione fiscale, ripartita nel periodo di ammortamento del bene, applicabile agli investimenti completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

Leggi anche: Iperammortamento 2026: la perizia tecnica e la certificazione contabile per gli ulteriori adempimenti.

Iper ammortamernto 2026: come funziona

La Legge di bilancio 2026 in vigore dal 1° gennaio, ai commi 427-436 ripropone la maggiorazione del costo fiscalmente rilevante (ai fini IRES/IRPEF) per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma “4.0”, con un impianto rivisto rispetto alla bozza iniziale. 

Il beneficio è graduato in funzione dell’entità dell’investimento effettuato in ciascuna annualità:

  • 180% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% per la quota tra 2,5 e 10 milioni di euro;
  • 50% per la quota tra 10 e 20 milioni di euro.

La maggiorazione rileva a partire dal periodo d’imposta in cui l’impresa trasmette al Gestore dei Servizi energetici (GSE) la comunicazione di completamento degli investimenti, a condizione che il bene sia entrato in funzione nel medesimo periodo d’imposta e che il GSE abbia comunicato l’esito positivo delle verifiche.

Iperammortamento 2026: i beni agevolabili

Rientrano nell’agevolazione due categorie di investimenti:

  • i beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, indicati negli Allegati IV e V alla legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (macchine interconnesse, robot, sistemi di manifattura additiva, software avanzati, etc.);
  • i beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, riconducibili alla medesima struttura produttiva ovvero localizzati sulle stesse particelle catastali della struttura produttiva o connessi alla medesima tramite punti di prelievo (Point of delivery, POD) esistenti (ad esempio, i gruppi di generazione dell’energia elettrica e relativi impianti per lo stoccaggio dell’energia, impianti per la produzione di energia termica). 

Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva calcolato sui consumi medi annui dell’esercizio precedente. I costi massimi ammissibili sono determinati secondo i parametri dell’Allegato 1 al decreto (tabelle per fonte rinnovabile e fascia di potenza).

Inoltre leggi: Iperammortamento 2026: la perizia tecnica e la certificazione contabile per gli ulteriori adempimenti.

Iperammortamento 2026: come si accede

L’accesso avviene tramite la piattaforma informatica del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ed è articolato in tre fasi:

1. Comunicazione preventiva

L’impresa trasmette una comunicazione preventiva con i dati identificativi, la tipologia e l’ammontare degli investimenti pianificati, la data prevista di interconnessione o di entrata in funzione.

2. Comunicazione di conferma

Entro 60 giorni dalla ricezione dell’esito positivo del GSE, l’impresa trasmette la conferma dell’investimento, indicando data e importo del pagamento corrispondente ad almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, con i riferimenti alle relative fatture.

3. Comunicazione di completamento

Al completamento degli investimenti o dell’avvenuta interconnessione al sistema aziendale, l’impresa trasmette la comunicazione di completamento, corredata dalle attestazioni della perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o perito industriale iscritti ai rispettivi albi, o da un ente di certificazione accreditato, attestante le caratteristiche tecniche dei beni e la loro interconnessione e della certificazione contabile redatta da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, attestante l’effettivo sostenimento delle spese agevolabili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile dell’impresa, entro il 15 novembre 2028.

Le imprese sono inoltre tenute a trasmettere comunicazioni periodiche annuali al fine di garantire il monitoraggio degli oneri:    

  • entro il 20 gennaio di ciascun anno, con i dati sugli investimenti effettuati e la previsione di utilizzo del beneficio;
  • entro il 30 giugno successivo, recante il piano di ammortamento.

Iperammortamento 2026: controlli, decadenza e recupero

Il GSE effettua le verifiche documentali e i controlli in relazione agli investimenti agevolati verificando la sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti per beneficiare dell’agevolazione. L’impresa decade dal beneficio totalmente o parzialmente in caso di:

  • cessione a titolo oneroso del bene nel periodo di fruizione senza sostituzione idonea;
  • assenza di requisiti di ammissibilità;
  • mancata conservazione della documentazione;
  • false dichiarazioni;
  • impossibilità di effettuare i controlli.

In caso di indebita fruizione, il GSE comunica all’Agenzia delle Entrate le ragioni della decadenza per il recupero dell’importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

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