730/2025: il rimborso in busta paga di luglio
I lavoratori che hanno inviato la dichiarazione dei redditi con il Modello 730/2025 e risultano a credito per le imposte, avendo indicato il proprio datore di lavoro sostituto d'imposta, hanno diritto al rimborso in busta paga.
Quando appunto, le imposte effettivamente a carico del contribuente, determinate nel modello in base a tutti i redditi del periodo fiscale 2024, siano inferiori rispetto alla tassazione applicata in busta paga a titolo di acconto, il dipendente ha diritto ad un rimborso corrispondente alle imposte pagate in eccesso.
Vediamo come avviene il rimbroso e cosa accade in caso di incapienza del datore di lavoro.
730/2025: il conguaglio in busta paga di luglio
L'Agenzia Entrate nelle istruzioni di compilazione del modello 730/2025 relativo al periodo d’imposta 2024 ha evidenzaito che le operazioni di conguaglio a credito o a debito per i dipendenti inizieranno dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio, corrisposte, di regola, entro le prime due settimane di agosto.
Se il dipendente, o l’intermediario ad esempio il CAF, effettua la trasmissione del modello 730 all’Agenzia Entrate, essa dopo i necessari controlli, trasmette le informazioni necessarie al conguaglio a credito o a debito al sostituto d’imposta indicato dal lavoratore stesso in dichiarazione.
I dati necessari sono riportati nell’apposito modello 730-4 che il datore di lavoro (o il soggetto da questi delegato) riceve dall’Agenzia.
In caso di conguaglio a credito l’azienda inserisce in busta paga, per conto del Fisco, una o più voci a titolo di rimborso delle imposte pagate in eccesso.
Ai fini della restituzione delle singole voci di credito indicate nel modello 730-4 il datore di lavoro (sostituto d’imposta) è obbligato a compensare le stesse con eventuali altre voci di debito risultanti dallo stesso 730-4, a titolo, ad esempio, di saldo IRPEF, addizionale regionale, addizionale comunale, acconti IRPEF o imposta sostitutiva sui premi di produttività.
Se la differenza per il singolo dipendente risulta ancora in positivo, la compensazione si effettua allora sulle ritenute fiscali del mese interessato, a titolo di IRPEF e addizionali.
Può accadere che dai controlli sulla capienza le ritenute fiscali effettuate nei confronti di tutti i dipendenti, collaboratori e autonomi risultano insufficienti a compensare i crediti da dichiarazione dei redditi, il datore di lavoro calcola la percentuale di rimborso e la applica a tutti coloro che hanno diritto al rimborso delle imposte in eguale misura.
Attenzione al fatto che gli importi residui non rimborsati saranno riconosciuti nelle buste paga successive, a patto che la compensazione con le ritenute fiscali sia tale da consentire l’erogazione integrale delle somme.
Se alla fine dell’anno risultano ancora rimborsi non liquidati in cedolino, il sostituto d’imposta indica all’interessato le somme cui quest’ultimo ha ancora diritto nel modello CU (Certificazione Unica).
Va notato che, nelle situazioni di incapienza, come sopra anticipato il rimborso deve avvenire in percentuale uguale per tutti i dipendenti.
La percentuale si calcola dividendo l’importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i percipienti (meno i compensi spettanti al sostituto) e l’ammontare complessivo del credito da rimborsare.
La restituzione parziale dei rimborsi da dichiarazione dei redditi dev’essere opportunamente segnalata ai dipendenti a mezzo apposita annotazione in calce al cedolino:
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